(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 5 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania e per gli enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli istituti autonomi case popolari, i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e, nello specifico, le modalita' di prima applicazione, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialita', di trasparenza e di economicita', al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro. 4. Agli effetti della presente legge con le parole "decreto legislativo" si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.