(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22
                         del 5 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania
e per gli enti pubblici non economici da  essa  dipendenti,  compresi
gli  istituti  autonomi  case  popolari, i principi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in  materia
di  pubblico  impiego  e,  nello  specifico,  le  modalita'  di prima
applicazione, secondo quanto previsto dagli  articoli  30  e  31  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2.   Essa   si   propone  di  potenziare  l'efficienza  dell'azione
amministrativa regionale, nel quadro dei principi  di  imparzialita',
di  trasparenza  e  di economicita', al fine di garantire la migliore
tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
  3.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge  valgono  le
disposizioni   del   decreto   legislativo  suscettibili  di  diretta
applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.
  4. Agli  effetti  della  presente  legge  con  le  parole  "decreto
legislativo"  si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.  29 e successive modificazioni ed integrazioni.